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Statuto

Chi Siamo

STATUTO NAZIONALE CONFAP

Testo approvato dall'Assemblea nazionale del 1 luglio 2004

 

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA

  1. La "Confederazione Nazionale Formazione Addestramento Professionale (CONFAP)" -, costituita in Roma il 19 novembre 1974, ha assunto la denominazione: "Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale (CONFAP)".
  2. La Confederazione viene indicata con la sigla CONFAP.
  3. La CONFAP è l'organismo associativo, promozionale e rappresentativo in ordine all'attuazione delle finalità del presente Statuto, di Enti, Associazioni e Federazioni (in seguito chiamati Enti) operanti nel campo della formazione, dell'orientamento e dell'aggiornamento professionale, a livello nazionale, interregionale, regionale e locale, con una proposta formativa per la promozione della dignità della persona, secondo i principi cristiani propri della tradizione dell'impegno sociale dei cattolici italiani.
  4. La CONFAP ha sede legale in Roma; ha durata illimitata.
     

Art. 2 - SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

  1. La CONFAP non ha finalità di lucro.
  2. La CONFAP ha il fine di contribuire allo sviluppo della formazione, dell'orientamento e dell'aggiornamento professionale a tutti i livelli e per tutte le categorie, mediante la promozione dei valori e delle esperienze degli Enti aderenti.
  3. La CONFAP rappresenta gli enti aderenti unitariamente sul piano culturale, sociale, politico e sindacale; ne cura il collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana; ne assicura la tutela degli interessi nei confronti delle istituzioni della Comunità europea, dello Stato, delle Regioni, di altri Enti Locali; ne cura il raccordo con gli istituti specializzati del settore e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, anche a livello internazionale.
  4. La CONFAP opera in coerenza ad un PROGETTO FORMATIVO, che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività confederali e dei singoli aderenti. Tale Progetto, elaborato ed aggiornato dal Consiglio di Presidenza, viene approvato dall'Assemblea Nazionale.
  5. La CONFAP, per raggiungere il proprio scopo opera per:
    1. veder riconosciuto ed attuato il principio di sussidiarietà come espressamente previsto dall'art 118 quarto comma della Costituzione della Repubblica e dalle direttive della Comunità Europea per le autonome iniziative sociali tese allo svolgimento di attività di interesse generale.;
    2. promuovere e coordinare iniziative di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, anche mediante iniziative editoriali e nel campo dei mass media, per il settore della formazione e dell'orientamento professionale;
    3. promuovere iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento degli operatori della formazione e dell'orientamento professionale, con particolare riguardo a coloro che prestano la propria attività all'interno degli enti confederati;
    4. partecipare all'elaborazione di programmi e di progetti a livello comunitario, internazionale, nazionale e regionale, nonché in generale di programmi di sviluppo economico e sociale;
    5. promuovere la collaborazione tra gli enti Confederati e il reciproco scambio di esperienze, ad ogni livello;
    6. elaborare comuni indirizzi da far valere nei campi della contrattazione collettiva, delle convenzioni, e nel sistema di formazione professionale;
    7. gestire direttamente, in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizio ed azioni formative per gli operatori, i dirigenti e i quadri degli Enti aderenti.

Art. 3 - SOCI DELLA CONFEDERAZIONE

  1. Gli enti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente Statuto possono chiedere di diventare soci della CONFAP e vengono chiamati Soci.
  2. Gli Enti che diventino soci, devono prevedere nel proprio statuto l'adesione dei loro aderenti e delle strutture in cui si articolano, alle finalità e alle iniziative della CONFAP ai vari livelli.

Art. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI

  1. L'ente che intenda divenire socio della CONFAP, deve richiederlo con domanda scritta al Presidente Nazionale, tramite il proprio rappresentante legale. Nella domanda il richiedente dichiara di impegnarsi a rispettare il presente statuto e la Proposta Formativa della CONFAP; ad essa deve essere allegato lo Statuto dell'Ente ed una scheda riguardante la struttura e l'attività del richiedente.
  2. Il Presidente nazionale esaminata la domanda ne informa il Consiglio di Presidenza nazionale che, verificate le indicate condizioni di ammissibilità delle quali al presente Statuto (art. 1 comma 3, art. 3 comma 2, art. 4 comma 1) decide di proporre o meno l'ammissione del richiedente, alla Assemblea nazionale nella successiva riunione ordinaria della stessa, competente a norma dello Statuto.
  3. L'adesione non comporta alcuna fusione tra Soci e CONFAP; i soci conservano la propria identità ed autonomia istituzionale, pedagogico - didattica, gestionale patrimoniale ed amministrativa con le conseguenti assunzioni di responsabilità nei confronti dei terzi e al proprio interno.
  4. L'adesione comporta il pagamento di una quota sociale, il pagamento della quale è il presupposto per la valida partecipazione alle riunioni e alle deliberazioni degli organismi della CONFAP. L'entità della quota viene fissata con delibera del Consiglio di Presidenza, tenendo eventualmente conto della diversa consistenza organizzativa di ogni socio secondo tipologie individuate nel Regolamento.
  5. Il Regolamento può determinare, anche in dipendenza a quanto nel comma precedente, l'attribuzione di un diritto di voto di ampiezza diversificata per le diverse tipologie di soci come sopra individuate.

Art. 5 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

  1. Ogni Socio può recedere dalla CONFAP mediante dimissioni da presentare per iscritto al Presidente nazionale che provvede ad informarne il Consiglio di Presidenza per la presa d'atto.
  2. Il Consiglio di Presidenza nazionale può dichiarare decaduti i Soci che entro la fine dell'esercizio sociale non abbiano versato per due anni consecutivi le quote associative prescritte.
  3. Il Presidente Nazionale propone al Consiglio di Presidenza per l'eventuale deliberazione, l'esclusione di un Socio, per comportamento in contrasto con le norme del presente Statuto, ovvero per intervenute successive modifiche dello Statuto dell'Ente Socio accertate come previsto dal regolamento all'art. 15.
  4. Le delibere del Consiglio di Presidenza nazionale di cui ai precedenti commi sono immediatamente operative; tuttavia contro la decadenza e l'esclusione, l'interessato entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale gli è stato comunicato il provvedimento, ha facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri che ove non ritenga di provvedere alla decisione può rimetterla con proprio parere, all'Assemblea nazionale, che si pronuncia in via definitiva .
  5. Dopo la cessazione, il Socio recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della CONFAP, né può recuperare le quote sociali versate.

Art. 6 - I COMITATI REGIONALI CONFAP

  1. In ambito regionale vengono costituiti appositi Comitati al fine di coordinare - nello spirito di quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente statuto - l'azione e la presenza a questo livello territoriale dei soci e delle loro articolazioni locali. Essi assumono la denominazione: "Comitato regionale CONFAP" unito al nome della relativa Regione e sono composti dai responsabili delle articolazioni regionali dei Soci, nonché dai Direttori degli Uffici Pastorali (o organismi similari) per i problemi sociali, del lavoro e della scuola, della Conferenza Episcopale Regionale, o loro delegati.
  2. I Comitati regionali rappresentano, a livello regionale, in modo unitario e permanente i soci nei confronti delle Istituzioni indicate all'art. 2, comma 2 del presente statuto, per quanto concerne questioni ed attività di rilevanza regionale. In particolare, curano i collegamenti con la Conferenza Episcopale Regionale e la costante azione di rappresentanza e raccordo con Regione, istituti specializzati ed organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori.
  3. Il Comitato regionale CONFAP adotta un proprio regolamento o statuto del quale il Consiglio di Presidenza verifica la corrispondenza ai principi ed alle finalità del presente Statuto.
  4. Il Comitato Regionale CONFAP è presieduto da un Delegato Regionale (o Presidente Regionale) nominato secondo il citato regolamento. Egli ha il compito di mantenere i collegamenti con la CONFAP nazionale, garantire l'attuazione delle delibere assunte a livello confederale, curare l'informazione delle azioni attivate e dei risultati conseguiti e promuovere la collaborazione per le iniziative confederali.
  5. Eventuali diverse rappresentatività regionali saranno definite dal Regolamento.

Art. 7 - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono organi della Confederazione:

  1. L'Assemblea nazionale;
  2. Il Consiglio di Presidenza nazionale;
  3. Il Presidente nazionale;
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti;
  5. Il Collegio dei Probiviri.

I Direttori degli Uffici pastorali per i problemi sociali, del lavoro e della scuola della Conferenza Episcopale Italiana, o loro delegati, fanno parte di diritto degli organi sociali di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 8 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è costituita:

  1. dai rappresentanti legali (o loro delegati ) degli enti Soci .
  2. dai Presidenti di ogni Comitato regionale CONFAP, o da un rappresentante designato dallo stesso organismo. Tali membri dell'Assemblea partecipano con voto solo consultivo.
  3. dal Presidente nazionale, ove già non rappresenti un Socio.

Art. 9 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

  1. L'Assemblea nazionale può essere ordinaria e straordinaria.
  2. L'Assemblea nazionale ordinaria che si tiene almeno due volte l'anno:
    1. elegge il Presidente nazionale, che può essere scelto anche se non sia rappresentante di uno degli enti soci; elegge, fra i rappresentanti dei Soci, otto membri del Consiglio di Presidenza nazionale; nomina il Collegio dei Revisori dei conti e quello dei Probiviri, su liste preparate dal Consiglio di Presidenza nazionale ai sensi dell'art. 10, comma 8;
    2. provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Presidenza nazionale venuti a mancare, con durata dell'incarico fino al termine del mandato del Consiglio stesso;
    3. approva il Progetto Formativo elaborato dal Consiglio di Presidenza e le sue modificazioni;
    4. delibera sulla relazione morale annuale sull'andamento della Confederazione predisposta dal Presidente nazionale;
    5. delibera le linee programmatiche dell'attività confederale, il bilanci annuali preventivo e consuntivo e approva la relazione dei Revisori dei conti;
    6. autorizza il compimento degli atti riguardanti l'acquisto e l' amministrazione di immobili.;
    7. delibera circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci secondo quanto previsto al precedente art. 5.
    8. interpreta lo Statuto CONFAP;
    9. approva il regolamento interno, di cui all'art. 15.
  3. L'Assemblea nazionale straordinaria:
    1. delibera le modifiche statutarie;
    2. delibera lo scioglimento della Confederazione, nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione.
  4. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente mediante invio ai suoi membri dell'ordine del giorno. È presieduta dal Presidente nazionale. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.
  5. L'esercizio del diritto di voto nell'assemblea è subordinato all'avvenuto versamento della quota sociale.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

  1. Il Consiglio di Presidenza nazionale è l'organo esecutivo della Confederazione; cura l'amministrazione corrente della CONFAP, fatte salve le competenze dell'Assemblea nazionale.
  2. Il Consiglio di Presidenza nazionale è composto dal Presidente nazionale e da otto membri eletti dall'Assemblea nazionale su lista preparata dal Consiglio di Presidenza nazionale.
  3. Il Consiglio di Presidenza nazionale dura in carica tre anni e nomina nel proprio seno il Vicepresidente anziano ed eventualmente un altro vicepresidente. Nomina il Segretario nazionale. Il Regolamento specifica le funzioni connesse a tali cariche.
  4. Il Consiglio di Presidenza nazionale è convocato e presieduto dal Presidente nazionale – o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente nazionale anziano
  5. Il Consiglio di Presidenza nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
  6. Spetta al Consiglio di Presidenza nazionale in generale:
    1. seguire l'andamento ordinario e straordinario della CONFAP;
    2. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea nazionale;
    3. svolgere gli impegni di rappresentanza e di relazione secondo lo Statuto.
  7. Il Consiglio di Presidenza nazionale:
    1. elabora le linee programmatiche e le propone all'Assemblea nazionale;
    2. predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
    3. fissa la quota sociale con i criteri indicati nel Regolamento;
    4. propone all'Assemblea l'ammissione e la dimissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
    5. propone la costituzione di Comitati regionali CONFAP
    6. può chiamare esperti, con voto consultivo, a partecipare ai propri lavori;
    7. costituisce commissioni permanenti o temporanee di lavoro composte anche di esperti;
    8. autorizza il Presidente a procedere ad acquisti e vendite mobiliari, effettuare operazioni bancarie, accettare donazioni, iscrivere ipoteche ed a consentire a cancellazioni ipotecarie.;
    9. autorizza il Presidente ad avviare (o a resistere ) contenziosi amministrativi o giudiziari civili e ad eventuali transazioni, rinunce ed accettazioni di rinunce;
    10. esercita le funzioni e i poteri che lo Statuto non riserva esplicitamente ad altri organi confederali;
    11. Verifica l' eventuale impedimento permanente del Presidente.
  8. Il Consiglio di Presidenza nazionale propone le attività funzionali per il rinnovo delle cariche confederali, con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 11 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

  1. Il Presidente nazionale:
    1. è eletto dalla Assemblea nazionale, anche fra i non rappresentanti dei Soci;
    2. dura in carica tre anni e può essere rieletto;
    3. ha la rappresentanza legale e il potere di firma degli atti e della corrispondenza della Confederazione, anche in ordine al rilascio di quietanze liberatorie; agisce e resiste in giudizio, previa delibera del Consiglio;
    4. convoca e presiede l'Assemblea nazionale e il Consiglio di Presidenza nazionale e ne cura il retto funzionamento conforme allo Statuto;
    5. cura il buon andamento della Confederazione in ordine al raggiungimento delle finalità statutarie;
    6. ogni anno presenta la relazione morale sull'andamento della Confederazione all'Assemblea nazionale;
    7. in caso di urgenza, può assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Presidenza nazionale o dell'Assemblea nazionale, con l'obbligo di chiederne la ratifica in occasione della successiva riunione.
  2. In caso di assenza o di impedimento permanente verificato dal Consiglio di Presidenza con apposita deliberazione, o di dimissioni, il Presidente nazionale è sostituito dal Vicepresidente anziano con i medesimi poteri.
  3. Il Presidente nazionale può delegare la firma degli atti amministrativi di rilevanza interna e della corrispondenza e parte delle sue funzioni ordinarie di rappresentanza priva di rilevanza giuridica al/i Vicepresidente/i nazionale/i o ad altri membri del Consiglio di Presidenza nazionale.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea nazionale, anche fra i non rappresentanti dei Soci, nell'ambito di una apposita lista preparata dal Consiglio di Presidenza nazionale. Controlla l'amministrazione economica della CONFAP e la conformità delle scritture contabili alle risultanze documentali, esamina i bilanci. Esprime il parere sul bilancio consuntivo.
  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente; è convocato dal proprio Presidente e delibera a maggioranza dei voti; può essere invitato dal Presidente nazionale a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza nazionale e dell'Assemblea nazionale.
  4. I revisori dei conti sono responsabili solidalmente insieme ai membri del Consiglio di Presidenza per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 13 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è eletto dalla Assemblea nazionale, anche fra i non rappresentanti dei Soci, nell'ambito di una apposita lista preparata dal Consiglio di Presidenza nazionale.
  2. Il Collegio dei Probiviri:
    1. è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente;
    2. dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti;
    3. dirime secondo equità eventuali controversie che possono nascere tra i Soci nei riguardi degli organi confederali e decide circa gli eventuali ricorsi contro decisioni degli organi confederali, salva la rimessione alla decisione dell'Assemblea;
    4. è convocato dal proprio Presidente e delibera a maggioranza dei voti validi;
    5. può essere invitato dal Presidente nazionale a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza nazionale e della Assemblea nazionale.
  3. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere inoltrati in forma scritta.

Art. 14 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, SCIOGLIMENTO

  1. Il patrimonio della Confederazione è costituito dalle quote sociali dei Soci, nonché da donazioni, da contributi e da sovvenzioni di enti pubblici o privati, di organismi nazionali o internazionali.
  2. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso spese.
  3. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, predisposti dal Consiglio di Presidenza, prima della loro approvazione vengono esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. In caso di scioglimento della Confederazione, l'Assemblea nazionale straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione.

Art. 15 - IL REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento degli organi confederali compreso quelle di costituzione di Commissioni di lavoro. Il regolamento è proposto dal Consiglio di Presidenza all' Assemblea Nazionale che lo adotta.
 

Art. 16 - NORMA TRANSITORIA

All'entrata in vigore del presente Statuto quanti sono soci della CONFAP conservano tale qualità ed il Consiglio di Presidenza, il Presidente e gli altri organi confederali restano in carica fino alla scadenza statutaria del mandato, come sinora fissata.